Dematerializzazione

Tenuta e conservazione informatica delle scritture contabili e visto di conformità

Come garantire una regolare gestione e conservazione informatica delle scritture contabili, diffondendone il processo culturale ed organizzativo tra imprese, PA e professionisti

25 Nov 2014

I requisiti per garantire una regolare tenuta e conservazione informatica delle scritture contabili sono ad oggi nella conoscenza di pochi. Il processo culturale ed organizzativo di diffusione di queste modalità tra imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti permetterà un innalzamento del livello di conoscenza e competenza in merito alle nuove procedure e ai relativi controlli contabili.

L’art. 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità, alle compensazioni dei crediti relativi a determinate imposte qualora gli importi siano superiori a 15.000 Euro annui; come già previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dall’art. 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.

La norma, in alternativa, prevede che la dichiarazione possa essere sottoscritta da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis del codice civile al fine di attestare l’esecuzione dei controlli previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il soggetto che esegue il controllo contabile, rilasciando inoltre il visto di conformità, dovrà eseguire una serie di verifiche e riscontri come previsto dalla Circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, tra cui in determinati casi anche la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie.

Nel caso in cui il contribuente adotti la modalità informatica per la formazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, il soggetto che esegue il controllo contabile, che deve rilasciare il visto di conformità, ne dovrà verificare la regolarità, verificando in particolare la corretta attuazione del Decreto Ministeriale 17 Giugno 2014 e dell’art. 2215-bis del Codice Civile.

Fondamentale quindi una “regolare tenuta informatica della contabilità” espressa dal novellato art. 3, comma 1, lett. a) del DM 17 Giugno 2014 in cui il Legislatore stabilisce che i documenti informatici debbano essere conservati in modo tale da rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.

A cura del Centro di Competenza Dematerializzazione Doxee

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